Infiltrazioni acqua in condominio: chi paga?

Le infiltrazioni di acqua, purtroppo, rappresentano una delle cause più frequenti di danni subiti dagli appartamenti siti all’interno del condominio.

E necessario individuare chi è tenuto al risarcimento per le conseguenze negative che il singolo condomino ha subito causa delle infiltrazioni, tuttavia, non è cosa semplice, in ragione delle innumerevoli cause che possono aver causato la rottura e il danno.Il principio che va applicato per l’individuazione del responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua è quello di cui all’articolo 2051 del codice civile, in base al quale il presunto responsabile dei danni che derivano a terzi da un determinato bene è il soggetto che di tale bene ha la custodia.
Nel caso in cui le infiltrazioni provengano dalla rottura di una tubatura condominiale o di qualsiasi altro bene comune, responsabile per i danni che ne derivano è il condominio che dovrà farsi carico dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da mobili, arredi e suppellettili.

È  proprio il condominio che ha l’obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell’edificio e quello di garantirne la manutenzione.

Peraltro, “quando si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento che provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è stata mai soggetta a manutenzione, il condominio deve risarcire il proprietario di tutti i danni, compresi i costi che il danneggiato abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur temporaneamente, una nuova abitazione, risultando la sua abitazione momentaneamente inservibile” (Cass. n. 6128/2012).
Per quanto riguarda, infine, la terrazza a livello, la Corte di cassazione, con la sentenza 25 agosto 2014 numero 18164, ha ricordato che essa, anche se è di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve nei confronti degli appartamenti sottostanti alla medesima funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio. Di conseguenza rispondono tutti i condomini dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni che provengono dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione. Le proporzioni, però, sono quelle di cui all’articolo 1126 c.c..
Se le infiltrazioni provengono da tubature di proprietà del singolo condomino è quest’ultimo a dover rispondere dei danni che ne siano derivati.

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